CODICE CIVILE Disposizioni attuative

ARTICOLI 61-72 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE CIVILE

Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo’ essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e’ deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o e’ disposto dall’autorita’ giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62
La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’ art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso.

Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore puo’ ottenere decreto d’ ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I’autorizzazione, puo’ sospendere al condominio moroso I’ utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato

Art. 64
Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puo’ essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo’ richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’ art. 80 del codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare I’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, puo’ essere convocata in via straordinaria dall’ amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e’ fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo’ essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Art. 67
Ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprieta’ indivisa a piu’ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che e’ designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)

Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta’ esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’ intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)

Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e’ notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)

Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’ essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una certa somma. La somma e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell’ art. 1129 e del terzo comma dell’art. 1138 del codice e’ tenuto presso I’ associazione professionale (1) dei proprietari di fabbricati.
(1) elinimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369

Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.